Dal regolamento degli asili nido approvato con Delibera N° 64 del Consiglio Comunale del 25/10/2018.
Omissis Titolo 1 e 2 …
TITOLO 3 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE E SUOI COMPITI
Art. 10 Comitato di partecipazione
1. Il Comitato di Partecipazione costituisce l’organismo consultivo e di partecipazione inrelazione all'organizzazione ed al funzionamento dell'Asilo Nido.
2. Il Comitato partecipa alla programmazione e alla definizione delle attività del nido
finalizzate all’attuazione del progetto educativo con i seguenti compiti:
a) propone, in collaborazione con il personale addetto ai Nidi, gli indirizzi
organizzativi, psicopedagogici, sociosanitari e vigila sulla loro applicazione;
b) propone corsi di aggiornamento per il personale;
c) formula proposte relative alla disciplina del servizio e alla modifica del presente
regolamento;
d) prende visione della graduatoria di ammissione: il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, o suo delegato, relaziona circa l'iter di approvazione della
graduatoria nel corso di una riunione. La relazione deve almeno indicare il numero
di domande di ammissione pervenute, la modalità di composizione della
graduatoria, gli eventuali casi di ammissione in deroga così come definiti all'Art.6,
l'esito dell'approvazione della graduatoria da parte del CdA;
e) promuove incontri delle famiglie con l’Istituzione, gli operatori sociali e sanitari,
nonché con le forze sociali territoriali, favorendo inoltre l'incontro delle famiglie
con il Coordinatore dei Nidi e con gli altri operatori del Nido;
f) sensibilizza sulle tematiche della medicina preventiva e dell’educazione sanitaria
per la prima infanzia, prestando adesione e collaborazione con la A.S.L. alla
promozione di iniziative;
g) propone i criteri generali per la determinazione delle rette di frequenza;
h) prende visione del documento di valutazione dei rischi annualmente o in seguito a
modifiche del documento stesso;
i) viene aggiornato in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza degli stabili
che ospitano i due asili nido e formula proposte in merito.
Art. 11 Composizione del Comitato di Partecipazione
1. Il Comitato di Partecipazione è composto da:
a) L’Assessore con delega all'Istruzione o suo delegato;
b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione o suo delegato;
c) Due membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, di cui uno in
rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza;
d) Il direttore amministrativo dell’istituzione;
e) Due membri nominati dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i suoi
componenti, uno in rappresentanza delle minoranze ed uno della maggioranza;
f) Otto membri nominati dall'assemblea dei genitori utenti del servizio (quattro per
ogni Nido);
g) Il coordinatore del Servizio Nidi;
h) Due rappresentanti del personale educativo, uno per Nido;
i) Due membri designati dal Parroco e legale rappresentante della Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo, per quanto attiene l’Asilo Nido "P. Gianetti" di Via Tommaseo
n.10.
2. Il Comitato è costituito con provvedimento del C.d.A. dell’Istituzione nell'osservanza
delle nomine e delle designazioni delle componenti previste nel presente articolo. I
componenti del C.d.A. e quelli nominati dal Consiglio Comunale durano in carica
quanto lo stesso organo che li ha nominati; questi ultimi, comunque, fino a non oltre 45
giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 50
del T.U. del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. In caso di dimissioni, i componenti sono sostituiti dai soggetti e dalle categorie
competenti sopra indicate.
4. I rappresentanti delle famiglie dimissionari, o decaduti dall'incarico, vengono sostituiti
dai rappresentanti supplenti nominati dall'Assemblea congiuntamente agli effettivi.
5. I rappresentanti del personale educativo nominati durano in carica per un biennio.
6. I componenti che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano
alle riunioni decadono dall'incarico. Il Coordinatore del Servizio Nidi, su richiesta del
Presidente del Comitato attiva l’Istituzione per la sostituzione.
7. Il C.d.A. dell’Istituzione provvede all'adozione di atto da cui risultino le sostituzioni
man mano che le stesse si verifichino.
8. Il Presidente del Comitato ed il Coordinatore del Servizio Nidi redigono il verbale
delle sedute.
Art. 12 Presidente e Vice Presidente del Comitato di Partecipazione
1. I rappresentanti dei genitori eletti dall’Assemblea eleggono tra i loro membri il
Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Presidente convoca le assemblee del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno, presiede e
dirige le discussioni, segue gli sviluppi delle proposte del Comitato e riferisce
sull'argomento al Comitato stesso nella riunione successiva.
3. Il Presidente può richiedere i documenti amministrativi e finanziari che si riferiscano
alla gestione del Nido.
4. In assenza del Presidente, il Vice Presidente sopperirà con uguali poteri del titolare atutte le incombenze relative al Comitato.
Art. 13 Riunioni del Comitato di Partecipazione
1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese. Può essere convocato per iniziativa
del Presidente, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei
componenti.
2. Il Comitato è validamente riunito con la presenza di un terzo dei componenti lo stessoComitato.
3. Esso decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la decisione del
Presidente (o del Vice Presidente in sua assenza).
4. Di norma alle riunioni del Comitato possono assistere, come uditori, i genitori dei
bambini che frequentano i Nidi o altre persone interessate, salvo diverse e motivate
decisioni del Comitato, rese note con l'avviso della convocazione. In ogni caso, qualoratra gli argomenti all'ordine del giorno ve ne fossero alcuni che coinvolganodirettamente casi personali, la discussione di questi dovrà avvenire a porte chiuse.
5. I rappresentanti eletti dei genitori prendono servizio a seguito della ratifica del CdAdell’Istituzione e durano in carica un anno, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti,con possibilità di rinomina.
Art. 14 Elezione dell'Assemblea delle famiglie 1. L'Assemblea delle famiglie è composta dai genitori dei bambini frequentanti il Nido (o da chi ne fa le veci). 2. Essa viene convocata entro il 31 ottobre di ogni anno per l'elezione dei rappresentanti del Comitato effettivi e supplenti (4 rappresentanti + 2 supplenti per ciascun Nido) a cura del Presidente del C.d.A. dell’Istituzione. 3. La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica o, in assenza di questa, mediante avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 4. La seduta è valida con l'intervento di almeno dieci famiglie.
Art. 15 Convocazione dell'Assemblea delle famiglie 1. Il presidente del Comitato ha facoltà di convocare l'Assemblea delle famiglie qualora si renda necessario e/o per aggiornare i genitori sulle attività portate avanti dal Comitato stesso. 2. All’Assemblea può partecipare il personale del Nido. 3. La convocazione dell’Assemblea indicherà il tempo ed il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. 4. Al di fuori dei casi previsti dal c. 1 del presente articolo, l'Assemblea è convocata su proposta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti il Comitato. Art. 16 Proposte e reclami delle famiglie 1. Le famiglie possono presentare per iscritto al Comitato proposte e reclami riguardanti il funzionamento del Nido. 2. A tali richieste il Comitato deve sempre dare risposta scritta entro cinque giorni lavorativi dalla prima riunione utile del Comitato.
Omissis Titolo 5,6 e 7 …
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